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Lo statuto di Alfabeti

Costituzione e sede
Finalità dell' Associazione
Attività
Aderenti
Organi
Assemblea
Consiglio Esecutivo
Presidente
Risorse economiche
Scioglimento dell'Associazione
Norma di rinvio

Art.1 Costituzione e sede

E' costituita con sede legale in Genova, Via Cecchi 2/23 (dal mese di Ottobre 2001 Via Nino Bixio 5.3) l'Associazione culturale, non a scopo di lucro, denominata ALFABETI. L'indirizzo della sede potra' essere trasferito per delibera del consiglio, nell'ambito del comune di Genova. L'Associazione puo' istituire sedi decentrate in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio esecutivo. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 Finalita' dell' Associazione

  • 1. L'Associazione ALFABETI considera i processi comunicativi fondamentali per lo sviluppo sociale e la crescita culturale e ne individua il ruolo essenziale nel facilitare dinamiche di partecipazione e nel garantire l'accesso alle risorse.
  • 2. Riconosce la comunicazione come fenomeno complesso e multidimensionale, che necessita di un approccio globale capace di valorizzare differenti idee, saperi, abilita', competenze, tecniche e tecnologie.
  • 3. L'Associazione ha pertanto lo scopo primario di favorire e promuovere la comunicazione tra persone, gruppi formali ed informali, organizzazioni, comunità.
  • 4. Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi: - contribuire a migliorare e sviluppare i processi d'interazione, scambio e condivisione delle conoscenze tra differenti soggetti e contesti; - progettare, gestire, diffondere iniziative mirate allo sviluppo delle pari opportunita' nell'accesso all'informazione ed alla comunicazione; - contribuire alla generazione ed alla diffusione di conoscenze anche attraverso iniziative che coinvolgano soggetti interessati allo studio della comunicazione; - studiare ed applicare mezzi, tecniche e tecnologie di comunicazione; - valutare l'efficacia della comunicazione in diversi ambiti della vita sociale; - facilitare l'identificazione e la diffusione di buone prassi e suscitare e mantenere alto l'interesse della collettività nei confronti delle tematiche sopra citate

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Art 3 Attività

  • 1. L'Associazione ALFABETI intende svolgere tutte le sue attività nel pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone e dell'ambiente, tramite ogni tipo di iniziativa utile alla promozione del suo scopo.
  • 2. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione ALFABETI, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici, privati e del terzo settore, potrà realizzare una serie di azioni fra le quali: - sviluppare attività di studio, documentazione e ricerca ed attività di progettazione, valutazione e consulenza ; - promuovere e realizzare attività di formazione, autoformazione, informazione e sensibilizzazione; - favorire l'interazione e lo scambio di esperienze tra associazioni ed altri enti in Italia e all'estero; - costituire e gestire biblioteche e centri di documentazione; - realizzare strumenti operativi di varia natura, pubblicazioni divulgative in ogni formato; - promuovere ed organizzare eventi ed iniziative culturali.
  • 3. L'Associazione potra' promuovere, aderire a federazioni ed associazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità.
  • 4. L'Associazione potra' inoltre compiere le operazioni mobiliari e immobiliari strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

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Art 4 Aderenti

  • 1. Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e imprese che, condividendo i principi del presente Statuto, ne facciano richiesta, abbiano versato la quota sociale e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Esecutivo. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del consiglio.
  • 2. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  • 3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per: - dimissioni volontarie; - non aver effettuato il versamento della quota associativa entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio Esecutivo; - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.Tale esclusione è deliberata dal Consiglio Esecutivo; si applica al riguardo l'art.24 del Codice Civile; - decesso.
  • 4. Gli aderenti possono contribuire alla realizzazione della finalità dell'Associazione, sia con proposte che con il lavoro volontario o professionale.
  • 5. E' istituito un Registro dei soci compilato da un socio incaricato ogni anno dal Consiglio Esecutivo
  • 6. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo, il Presidente.

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Art. 6 Assemblea

  • 1.L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  • 2. Essa è presieduta ed è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, mediante affissione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Associazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
  • 3. In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti; l'Assemblea straordinaria è regolarmente ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aderenti.
  • 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  • 5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge i membri del Consiglio Esecutivo; - approva il programma generale di attività e il rendiconto annuale; - determina, nel rispetto dell'oggetto sociale, l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione o la copertura del disavanzo.
  • 6. L'Assemblea straordinaria è convocata nei modi e nei tempi di quella ordinaria ed ha per oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
  • 7. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui tutti i soci potranno prendere visione.
  • 8. I soci potranno farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta; ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.

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Art. 7 Consiglio Esecutivo

  • 1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da un minimo di quattro ad un massimo di otto, eletti dall'assemblea previa determinazione del numero. Il Consiglio dura in carica un biennio, con possibilità di rinnovo.
  • 2. Il Consiglio Esecutivo, in occasione della sua prima riunione dopo le elezioni, elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.
  • 3. Il Consiglio Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno sette giorni.
  • 4. Il Consiglio Esecutivo ha i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; - redigere e sottoporre alla discussione dell'Assemblea i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi annuali; - accogliere le domande di attività professionali e di volontariato formulate da soci o da persone esterne; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - assumere il personale e attivare collaborazioni professionali o saltuarie; - eleggere il Presidente; - eleggere il Vicepresidente, che ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti; - deliberare l'esclusione dei soci ai sensi del precedente articolo 4; - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; - stabilire la quota associativa; - stabilire modifiche del regolamento interno.
  • 5. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente, e in caso di assenza quello del vice-presidente, vale il doppio.
  • 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

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Art. 8 Presidente

  • 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo nel suo seno a maggioranza dei voti.
  • 2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; egli convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo.
  • 3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  • 4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

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Art. 9 Risorse economiche

  • 1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  • 2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: - beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà; - donazioni, erogazioni, lasciti, liberalità.
  • 3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: - quote sociali; - contribuzioni volontarie; - contributi pubblici e privati; - introiti derivanti dalle proprie attività; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - corrispettivi per servizi specifici da parte dei soci.
  • 4. L'Associazione non potrà avere né distribuire utili. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno iscritti a riserva, in attesa di utilizzazione conforme agli scopi sociali.
  • 5. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.
  • 6. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Comitato, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie.

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Art. 10 Scioglimento dell'associazione

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia

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