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Lo statuto di Alfabeti
Costituzione e sede
Finalità dell' Associazione
Attività
Aderenti
Organi
Assemblea
Consiglio Esecutivo
Presidente
Risorse economiche
Scioglimento dell'Associazione
Norma di rinvio
Art.1 Costituzione e sede
E' costituita con sede legale in Genova, Via Cecchi 2/23
(dal mese di Ottobre 2001 Via Nino Bixio 5.3) l'Associazione culturale,
non a scopo di lucro, denominata ALFABETI. L'indirizzo della sede potra'
essere trasferito per delibera del consiglio, nell'ambito del comune di
Genova. L'Associazione puo' istituire sedi decentrate in Italia e all'estero
su deliberazione del Consiglio esecutivo. L'associazione ha durata illimitata.
Art.2 Finalita' dell' Associazione
- 1. L'Associazione ALFABETI considera
i processi comunicativi fondamentali per lo sviluppo sociale e la crescita
culturale e ne individua il ruolo essenziale nel facilitare dinamiche
di partecipazione e nel garantire l'accesso alle risorse.
- 2. Riconosce la comunicazione come fenomeno
complesso e multidimensionale, che necessita di un approccio globale
capace di valorizzare differenti idee, saperi, abilita', competenze,
tecniche e tecnologie.
- 3. L'Associazione ha pertanto lo scopo
primario di favorire e promuovere la comunicazione tra persone, gruppi
formali ed informali, organizzazioni, comunità.
- 4. Per il raggiungimento del suo scopo,
l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi: - contribuire
a migliorare e sviluppare i processi d'interazione, scambio e condivisione
delle conoscenze tra differenti soggetti e contesti; - progettare, gestire,
diffondere iniziative mirate allo sviluppo delle pari opportunita' nell'accesso
all'informazione ed alla comunicazione; - contribuire alla generazione
ed alla diffusione di conoscenze anche attraverso iniziative che coinvolgano
soggetti interessati allo studio della comunicazione; - studiare ed
applicare mezzi, tecniche e tecnologie di comunicazione; - valutare
l'efficacia della comunicazione in diversi ambiti della vita sociale;
- facilitare l'identificazione e la diffusione di buone prassi e suscitare
e mantenere alto l'interesse della collettività nei confronti delle
tematiche sopra citate
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Art 3 Attività
- 1. L'Associazione ALFABETI intende svolgere tutte le
sue attività nel pieno rispetto della dignità e dei diritti
delle persone e dell'ambiente, tramite ogni tipo di iniziativa utile
alla promozione del suo scopo.
- 2. Per il raggiungimento delle sue finalità
l'Associazione ALFABETI, anche attraverso la collaborazione con enti
pubblici, privati e del terzo settore, potrà realizzare una serie
di azioni fra le quali: - sviluppare attività di studio, documentazione
e ricerca ed attività di progettazione, valutazione e consulenza
; - promuovere e realizzare attività di formazione, autoformazione,
informazione e sensibilizzazione; - favorire l'interazione e lo scambio
di esperienze tra associazioni ed altri enti in Italia e all'estero;
- costituire e gestire biblioteche e centri di documentazione; - realizzare
strumenti operativi di varia natura, pubblicazioni divulgative in ogni
formato; - promuovere ed organizzare eventi ed iniziative culturali.
- 3. L'Associazione potra' promuovere, aderire a federazioni
ed associazioni, nazionali ed estere, aventi analoghe finalità.
- 4. L'Associazione potra' inoltre compiere le operazioni
mobiliari e immobiliari strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.
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Art 4 Aderenti
- 1. Sono aderenti all'Associazione tutte le persone
fisiche e giuridiche, enti, associazioni e imprese che, condividendo
i principi del presente Statuto, ne facciano richiesta, abbiano versato
la quota sociale e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio
Esecutivo. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del consiglio.
- 2. La quota sociale è intrasmissibile e non
è rivalutabile.
- 3. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione
per: - dimissioni volontarie; - non aver effettuato il versamento della
quota associativa entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato
dal Consiglio Esecutivo; - in caso di comportamenti incompatibili con
le finalità dell'Associazione.Tale esclusione è deliberata
dal Consiglio Esecutivo; si applica al riguardo l'art.24 del Codice
Civile; - decesso.
- 4. Gli aderenti possono contribuire alla realizzazione
della finalità dell'Associazione, sia con proposte che con il
lavoro volontario o professionale.
- 5. E' istituito un Registro dei soci compilato da un
socio incaricato ogni anno dal Consiglio Esecutivo
- 6. E' espressamente esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Esecutivo, il Presidente.
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Art. 6 Assemblea
- 1.L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2. Essa è presieduta ed è convocata dal
Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, mediante affissione
presso la sede sociale dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Associazione,
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 3. In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria
che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della
metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
aderenti presenti; l'Assemblea straordinaria è regolarmente ordinaria
è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo
degli aderenti.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti.
- 5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge
i membri del Consiglio Esecutivo; - approva il programma generale di
attività e il rendiconto annuale; - determina, nel rispetto dell'oggetto
sociale, l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione o la copertura del
disavanzo.
- 6. L'Assemblea straordinaria è convocata nei
modi e nei tempi di quella ordinaria ed ha per oggetto le modifiche
dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
- 7. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di cui tutti i
soci potranno prendere visione.
- 8. I soci potranno farsi rappresentare nell'assemblea
da altro socio a mezzo di delega scritta; ogni socio non potrà
essere portatore di più di una delega.
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Art. 7 Consiglio Esecutivo
- 1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea
ed è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile
da un minimo di quattro ad un massimo di otto, eletti dall'assemblea
previa determinazione del numero. Il Consiglio dura in carica un biennio,
con possibilità di rinnovo.
- 2. Il Consiglio Esecutivo, in occasione della sua prima
riunione dopo le elezioni, elegge al suo interno il Presidente ed il
Vicepresidente.
- 3. Il Consiglio Esecutivo si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione
deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché
la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno sette giorni.
- 4. Il Consiglio Esecutivo ha i seguenti compiti: -
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; - redigere
e sottoporre alla discussione dell'Assemblea i bilanci o rendiconti
preventivi e consuntivi annuali; - accogliere le domande di attività
professionali e di volontariato formulate da soci o da persone esterne;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendone
e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; - assumere
il personale e attivare collaborazioni professionali o saltuarie; -
eleggere il Presidente; - eleggere il Vicepresidente, che ha il compito
di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi
sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni; - accogliere o rigettare
le domande degli aspiranti aderenti; - deliberare l'esclusione dei soci
ai sensi del precedente articolo 4; - ratificare, nella prima seduta
successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente
per motivi di necessità e di urgenza; - stabilire la quota associativa;
- stabilire modifiche del regolamento interno.
- 5. Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza. In
caso di parità di voti, il voto del presidente, e in caso di assenza
quello del vice-presidente, vale il doppio.
- 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene
meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono
convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
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Art. 8 Presidente
- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo
nel suo seno a maggioranza dei voti.
- 2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione
di fronte ai terzi e in giudizio; egli convoca e presiede le riunioni
dell'assemblea e del Consiglio Esecutivo.
- 3. In caso di necessità e di urgenza, assume
i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva.
- 4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,
le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
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Art. 9 Risorse economiche
- 1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
- 2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito
da: - beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà;
- donazioni, erogazioni, lasciti, liberalità.
- 3. Le entrate dell'Associazione sono
costituite da: - quote sociali; - contribuzioni volontarie; - contributi
pubblici e privati; - introiti derivanti dalle proprie attività;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque
titolo; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti
testamentari; - corrispettivi per servizi specifici da parte dei soci.
- 4. L'Associazione non potrà avere
né distribuire utili. E' fatto divieto di distribuire anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi
di gestione saranno iscritti a riserva, in attesa di utilizzazione conforme
agli scopi sociali.
- 5. Le erogazioni liberali in denaro e
le donazioni sono accettate dal Comitato che delibera sull'utilizzazione
di esse, in armonia con le finalità statutarie.
- 6. I lasciti testamentari sono accettati,
con beneficio di inventario, dal Comitato, che delibera sull'utilizzazione
di essi in armonia con le finalità statutarie.
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Art. 10 Scioglimento dell'associazione
L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 11 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia
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